Interrogazione a risposta scritta
Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali
Premesso che:
nel dicembre 2020, il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza SARS-COV-2 ha avviato una richiesta di manifestazione di interesse per il reperimento di personale sanitario volto all’esecuzione dei vaccini anti Covid. Nel ricorrere all’istituto della “somministrazione di manodopera” per il reclutamento del personale, l’avviso era rivolto ai laureati in medicina e chirurgia, agli infermieri e agli assistenti sanitari iscritti ai rispettivi albi professionali;
nel dicembre 2022 l’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia ha stabilito di non prorogare i contratti di somministrazione in scadenza al 31 dicembre 2022. Al riguardo, nell’annunciare un’interrogazione regionale in data 3 gennaio 2023, il Consigliere della Regione Campania Vincenzo Ciampi del Movimento 5 Stelle ha evidenziato che gli operatori dei centri vaccinali sono stati licenziati con un semplice “sms”;
ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) le Aziende Sanitarie possono assumere, a tempo indeterminato, il personale sanitario e gli operatori socio sanitari, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, che abbiano maturato al 30 giugno 2022 perlomeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo che intercorre tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna Regione. Analogamente, la normativa dispone che tali unità lavorative debbano essere state reclutate con procedure concorsuali o selezioni pubbliche per titoli ed esami;
quanto disciplinato dalla suddetta legge non s’estende, dunque, ai contratti stipulati ricorrendo all’istituto della “somministrazione di manodopera”, come anche richiamato dalla sentenza n. 3477 del 4 maggio 2022 del Consiglio di Stato. Pertanto, la giurisprudenza amministrativa ha previsto espressamente l’esclusione dei lavoratori in regime di somministrazione, di cui all’art. 20, comma 9, del d. lgs. n. 75 del 2017, dalle procedure di stabilizzazione;
ciò premesso, il personale contrattualizzato a seguito dell’avviso di procedura aperta per l’attuazione del piano vaccinale, pubblicata nel dicembre 2022, ai sensi della normativa vigente, non può essere oggetto di stabilizzazione. Tuttavia, si evidenzia che nelle more pandemiche i lavoratori in questione, anche definiti “Angeli del Covid”, hanno permesso al Paese di riprendersi dal periodo più difficile della storia contemporanea, lavorando senza sosta e mettendo a repentaglio anche il proprio stato di salute;
ad oggi la pandemia non ha ancora terminato di dispiegare i suoi effetti, se si considera che solo nel dicembre 2022 oltre 250 milioni di cinesi sono stati contagiati dal Covid. In particolare, secondo un recente rapporto del Financial Times, gli ospedali cinesi sono stati travolti da un afflusso di pazienti, soprattutto soggetti fragili e anziani. Pertanto, il nostro Paese necessita di personale sanitario sufficiente ad affrontare questa e altre ipotetiche forme pandemiche;
risulta all’interrogante quanto riportato testualmente nella nota CISL FP Campania, numero di protocollo 3/2023, indirizzata anche al Presidente della Regione Campania: “Posto che, al dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato chiesto un parere per quanto concerne la possibilità per gli enti del SSN, di avviare procedure selettive al fine di assumere risorse da impiegare per l’assolvimento di funzioni reinternalizzate. Il quesito – nello specifico – si chiedeva se la riserva dei posti, in misura non superiore al 50% prevista allo scopo di valorizzare il personale esterno che abbia garantito attività di assistenza ai pazienti durante il periodo di esternalizzazione del servizio, sia attribuita anche a coloro che hanno lavorato nei suddetti enti in regime di somministrazione. Atteso che il Dipartimento di cui trattasi (…) pur evidenziando differenze sostanziali tra i lavoratori operanti in regime di somministrazione e quelli che svolgono le loro mansioni nell’ambito di un appalto di servizi, e sottolineando la necessità che la materia vada regolata mediante strumenti normativi, si è espresso dichiarando che l’obiettivo del legislatore, nel redigere il comma 268 della legge di bilancio per il 2022, fosse il rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali, da ottenere anche attraverso la valorizzazione di detto personale che ha prestato servizio durante l’emergenza Covid-19. (…) il Dipartimento della Funzione pubblica non ritiene che vi siano pregiudizi di tipo ideologico all’estensione, per analogia, di tale vantaggio ai lavoratori che, benché dipendenti di un’agenzia esterna, abbiano operato in regime di somministrazione all’interno di un’azienda pubblica”,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano adottare per tutelare il personale in questione;
se intendano disporre l’internalizzazione, mediante avviso pubblico, del personale assunto ricorrendo all’istituto della “somministrazione di manodopera”di cui all’avviso disposto nel dicembre 2020 dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica SARS-COV-2;
se ritengano che anche i lavoratori in somministrazione, rispondenti ai requisiti della normativa disciplinata dall’art.1, comma 268, della legge di bilancio 2022, debbano avere accesso ai benefici derivanti dalla legge sulla reinternalizzazione, come dichiarato dal capo del Dipartimento della Funzione Pubblica, ovvero se intendano adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di rivedere la normativa vigente estendendo le procedure di stabilizzazione anche ai lavoratori in regime di somministrazione.